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Fondo tesoreria - precisazioni

Roma, 12-02-2009 Messaggio n. 3506

OGGETTO: Fondo di Tesoreria. Precisazioni in materia di requisito occupazionale e obbligo della contribuzione. Rivalutazione annuale del TFR al Fondo di Tesoreria. Misure compensative ex ar. 8 DL n. 203/2005:percentuale per l’anno 2009.

1. Requisito occupazionale e obbligo del versamento.

Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge n. 296/206 in materia di Fondo di Tesoreria, assume rilievo il requisito dimensionale dell’azienda (almeno 50 addetti), per la cui determinazione si rinvia ai criteri illustrati nella circolare n. 70/2007 e nel messaggio 10577/2007 .

Al riguardo, é stato precisato (1) che detto limite si determina prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza: • nell’anno 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006; • nell’anno solare di inizio attività, per quelle costituite dal 1 gennaio 2007 in poi.

Conseguentemente, le aziende sorte nel 2007 hanno già determinato la loro media al 31-12-2007; quelle costituite nel corso del 2008, al 31-12-2008, e così via.

Al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento, si ribadisce che la media determinatasi rimane cristallizzata, a nulla rilevando le oscillazioni che – successivamente - possono intervenire, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento - in data successiva al 31 dicembre 2006, ovvero a quello di inizio di attività - di un numero di addetti pari o superiore a 50. 2. Maggiorazione sugli importi riferiti ai periodi pregressi. Come noto, ai fini del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, é previsto (2) che gli importi riferiti a periodi pregressi siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno precedente. Al riguardo si fa presente che, al mese di dicembre 2008, il tasso per la rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari a 3, 036419%. Si ricorda che, per il versamento, lo stesso va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (3, 03%). 3. Fondo di Tesoreria. Rivalutazione quote annuali di TFR. L'articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – con esclusione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1, 5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Come sopra anticipato, al mese di dicembre 2008, il tasso per la rivalutazione del TFR è stato fissato in misura pari a 3, 036419%. Detta percentuale costituisce, quindi, il coefficiente di rivalutazione delle quote di TFR da porre a carico del Fondo di Tesoreria. Si ribadisce (3) che l’importo relativo alla rivalutazione - che grava sul Fondo di Tesoreria -, deve essere riportato - al lordo dell'imposta sostitutiva - nel flusso EMens, nell’elemento , presente in . 4. Misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme

pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.

In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, si fa presente che, per l'anno 2009, l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, è stabilito - per ciascun lavoratore – in misura pari allo 0, 21%. Per i criteri di operatività di detta misura, si rinvia a quanto già comunicato con la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e con il messaggio n. 5859 del 07/03/2008 . Pietro Corasaniti Direttore Centrale Entrate (1) Cfr. circolare n. 70/2007 - punto 2- lettera b) . (2) Cfr. DM 30 gennaio 2007.

(3) Cfr. messaggio 5859/2008 e circolare n. 4/2009, punto 9 .