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Bonus aggregazioni pure nel 2009

Vige da questa mattina il decreto legge dal titolo “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”. Ha un numero, il 5, e una data, il 10 febbraio 2009, e si compone di nove articoli. La “Gazzetta” che lo ospita è la numero 34 dell’11 febbraio. Tre articoli – i numeri 3, 4 e 5 – accolgono gli aspetti nodali del testo. Interessano rispettivamente:


la tassazione di gruppo per le imprese dei distretti produttivi, il cui modello di riferimento ai fini fiscali è quello del consolidato, con la conseguenza dell’applicazione delle norme contenute negli articoli 117 e seguenti del TUIR in quanto compatibili;


il bonus per le aggregazioni aziendali (in vigore per tutto il 2009), che, poiché riproposto, è da considerarsi conosciuto nella struttura portante. I soggetti IRES risultanti da operazioni straordinarie tornano così a godere della possibilità (già sfruttata per i periodi di imposta 2007 e 2008, per effetto della previsione di cui alla Legge Finanziaria per il 2007) di vedersi riconosciuti fiscalmente i maggiori valori iscritti sui beni materiali ed immateriali sino a 5 milioni di euro, senza che a ciò debba accompagnarsi la corresponsione dell’imposta sostitutiva. Elemento di novità in questo reparto dispositivo – che, insieme con le altre facilitazioni rende più agevole al Legislatore raggiungere l’obiettivo di incoraggiare le fusioni, le scissioni o i conferimenti di azienda - è la scomparsa dell’obbligo di interpello preventivo;


infine, l’ulteriore riduzione delle aliquote d’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili d’impresa, che compete ai contribuenti che, ai fini fiscali, sceglieranno la rivalutazione dei beni immobili di proprietà delle imprese. Le nuove aliquote sono fissate al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili all’1, 5 per cento per quelli non ammortizzabili. E’ bene sottolineare che il vantaggio sarà ottenuto con un orizzonte temporale estremamente ampio rispetto al bilancio nel quale è effettuata la rivalutazione, cioè a dire il 2013 ai fini del computo di quote di ammortamento e spese di manutenzione e il 2014 ai fini della determinazione delle plusvalenze di cessione dei beni commentati.


Fanno il loro ingresso tra i beni agevolabili, per i quali il decreto decide che i bonus scattino dal 7 febbraio 2009, duecentotrentamila automobili in più, apparecchi televisivi e Personal computer (destinatari di uno sgravio IRPEF pari al 20 per cento da legare alla ristrutturazione edilizia).


L’inasprimento dei controlli in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale – all’articolo 7, comma 2, del dl - è regolata da criteri selettivi, così da liberare risorse operative che aumentino le verifiche sui crediti d’imposta indebitamente compensati. La sanzione è fissata al 200% se l’utilizzo indebito avviene per importi superiori a 50mila euro per anno solare. Si torna (già con Dl 185/2008 si era agito con vigore) a colpire più duramente che in passato questa fattispecie “delittuosa” del “credito inesistente”, che tuttavia diverge notevolmente da quella, assai differente, del “credito non spettante”. Lamentano infatti gli autori, che si può giungere sino a penalizzare oltre misura incolpevoli cittadini contribuenti che, spesso, fronteggiano una disciplina di legge non sempre chiara e coerente con i suoi aggiornamenti.