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Contributi previdenziali in seguito a licenziamento illegittimo

Il datore deve pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva e fino ad ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro civile, interessata della questione ha richiamato la stessa sentenza di cassazione citata dalla società che aveva proposto ricorso, la sentenza n. 5639 del 17 aprile 2001, sottolineando come la stessa aveva affermato che, così com’è escluso che la legge consideri il rapporto di lavoro concluso dopo l’intimazione del licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, deve escludersi che la volontà risolutiva delle parti - affermata nel contratto di transazione - possa retroagire ai fini della contribuzione previdenziale. il rapporto contributivo è indisponibile e le parti non possono sottrarsi agli obblighi conseguenti solo attraverso il mutamento dei nomina iuris.

In conclusione la Corte Suprema, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altro collegio d’appello, conferma il principio di diritto - già affermato con la sentenza n. 5639/2001 citata - a cui la Corte dovrà uniformarsi calcolando l’ammontare dei contributi sulla somma corrisposta al lavoratore: “In caso di licenziamento dichiarato dal giudice illegittimo ai sensi dell’ art. 18 della L. n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore oppure della transazione che pone fine al rapporto” .

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