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Assenze per malattia in regioni ed enti locali

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere del 30 gennaio 2009, fornisce istruzioni in merito alle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti per malattia. Per quanto attiene le assenze per malattia in Regioni ed enti locali, sono da considerare utili ai fini della decurtazione prevista dal comma 1, dell'art. 71, del DL 112/2008 conv. in L 133/2008, le seguenti voci retributive:

· Retribuzione di posizione spettante al personale dirigenziale dell'Area II;

· L’indennità di posizione ad personam per chi ha incarichi dirigenziali;

· L’indennità per la posizione organizzativa;

· L’indennità di comparto spettante al personale non dirigenziale del comparto regioni-enti locali;

Secondo il Dipartimento della funzione pubblica queste voci, infatti, pur essendo di natura fissa e ricorrente, non sono qualificate dalle relative disposizioni contrattuali come voci del trattamento fondamentale. Inoltre è stato precisato che per quanto l’indennità di funzione di direzione generale e la retribuzione di posizione, spettane ai segretari comunali e provinciali, valgono le stesse considerazioni..

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