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Piu' tutele in banca per i clienti

E’ stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” di ieri, la n. 22, Supplemento Ordinario 14/L, la legge 2/09, di conversione del Dl 185/08 (decreto anti-crisi). Con esso sono entrate in vigore, a partire da oggi, una serie di misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro e imprese, data l’eccezionale situazione di crisi internazionale degli ultimi tempi. Il decreto contiene alcune misure che interessano direttamente anche il sistema bancario. È stata accolta la richiesta del Governatore della Banca d’Italia, che aveva chiesto l’abolizione della commissione di massimo scoperto da sostituire eventualmente con una commissione commisurata alla dimensione del fido accordato. Perciò, da oggi, cade la commissione di massimo scoperto se il “rosso” del conto corrente non supera i 30 giorni e sono nulle le clausole che prevedono una remunerazione alla banca per la messa a disposizione di fondi al correntista, indipendentemente dall’effettivo prelevamento e dall’effettiva durata dell’uso da parte dei clienti. Le banche hanno 150 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove regole ed entro giugno dovranno modificare i contratti già esistenti e predisporre nuove offerte di conto o di fido che escludano la clausola sopra citata. Anche i sistemi informatici dovranno essere aggiornati, dato che la commissione di massimo scoperto sarà applicata allo scadere dei 30 giorni di saldo negativo. Dal canto suo il cliente dovrà, comunque, fare attenzione dato che le clausole che prevedono una remunerazione alla banca per aver messo a disposizione dei fondi al correntista sono nulle, ma come recita l’articolo 2-bis della legge in oggetto, la nullità viene meno se c’è un patto scritto tra banca e cliente che stabilisce alcuni elementi contrattuali. Altre forme di tutela sono previste, invece, per chi ha un mutuo. La surroga del mutuo deve essere fatta senza alcun costo aggiuntivo, anche in forma indiretta nei confronti del cliente. Resta, poi, il tetto del 4% per i mutui a tasso variabile stipulati entro il 31 dicembre 2008 e la possibilità di ottenere un tasso di interesse variabile agganciato al tasso ufficiale della Bce, oltre che al tasso Euroribor.


Altra novità apportata dalla legge di conversione del decreto legge anti-crisi è quella che prevede che le Srl non avranno più il libro soci. È disposto, infatti, che questo libro sociale sarà soppresso dopo 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione stessa. Con l’abolizione del libro soci, la legittimazione ad esercitare i diritti sociali si acquisterà con il deposito al Registro imprese dell’atto dal quale deriva l’assunzione della qualità di socio. La legge fa esplicito riferimento al “deposito” dell’atto e, quindi, alla sua “protocollazione” e non alla sua “iscrizione”, con la conseguenza che la sola protocollazione non rende visibile l’atto a chi esegue una visura camerale; inoltre, potrebbe succedere che un atto depositato e protocollato, poi, non viene iscritto a causa – per esempio – di un rifiuto da parte del Registro imprese. Altre critiche alla eliminazione del libro soci riguardano il fatto che, in questo modo, gli amministratori non possono più controllare che la circolazione delle partecipazioni avvenga nel rispetto dello statuto sociale. Il libro soci è, comunque, abrogato per le sole Srl, mentre rimane per le Spa e nelle cooperative disciplinate dalle norme delle Srl.