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Inps ed enpals comunicano la nuova misura del tasso di differimento e dilazione

Ai fini della regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali, è stato fissato nella misura del 2% il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione.

Interessi: dal giorno 21 gennaio 2009, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi è fissato nella misura dell'8% (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96).

Sanzioni civili: la nuova misura del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori comporta l'adeguamento anche dell'aliquota di calcolo delle sanzioni civili.

Nuove sanzioni civili:

è pari al 7, 5% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa

è pari al 7, 5% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente (art. 116, comma 10).

Si ricorda che, in tali ipotesi, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;

è pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa.