Sei in: Altro

Il calcolo del prelievo divide persone e societa'

Dai nuovi prospetti per la determinazione della base imponibile Irap, che sono stati modificati per ricalcare fedelmente le variazioni apportate dalla legge Finanziaria 2008, emerge che per le società di capitali è previsto un nuovo sistema di determinazione della base imponibile del tributo regionale, che passa dai dati fiscali a quelli di conto economico, cioè alle risultanze del bilancio. Infatti i quadri IQ e IP, destinati agli imprenditori individuali e alle società di persone, presentano sia la sezione dedicata al calcolo del valore della produzione netta secondo il criterio fiscale sia quella per determinare l’imposta secondo le regole di bilancio, come nel quadro IC per le società di capitali. Nella bozza resa disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate, le istruzioni alla compilazione dispongono, oltre alla tassabilità di tutte le plusvalenze, la rilevanza, anche per questi soggetti, delle risultanze degli studi di settore. La cosa può sembrare piuttosto criticabile per il fatto che se il valore della produzione viene desunto dal bilancio (come dispone la Finanziaria 2008), i relativi ricavi non dovrebbero essere influenzati da una norma che richiama i valori fiscali. I valori si assumono secondo le regole di qualificazione e imputazione temporale validi per la determinazione del reddito d’impresa. Anche se i componenti negativi devono essere individuati sulla base della classificazione civilistica del bilancio di esercizio. Dunque, nella sezione I dei quadri IQ e IP, i costi e gli ammortamenti, seppur deducibili secondo l’ammontare risultante dall’applicazione della normativa fiscale, devono essere classificati nei vari righi in base ai corretti principi contabili. Inoltre, rispetto al passato, un’altra novità è rappresentata dal fatto che le sezioni del modello presentano un’unica colonna senza la possibilità di apportate le consuete variazioni in aumento e in diminuzione. La sezione II dei quadri IQ e IP e la sezione I del quadro IC sono, invece, destinate al calcolo della base imponibile secondo la normativa stabilita per le società di capitali e di cui possono avvalersi, su opzione, anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria.


La trasformazione dell’Irap da imposta a tributo proprio delle Regioni ha subito uno slittamento di un anno (1° gennaio 2010) a seguito di quanto stabilito dal nuovo “milleproroghe” (DL 207/2008), anche se ciò non ha apportato modifiche a quanto stabilito dalla Finanziaria 2008 in termini di determinazione della base imponibile del tributo regionale oppure in termini di modalità di compilazione e di invio della nuova dichiarazione Irap 2009. Da quest’anno, infatti, la dichiarazione Irap si affranca definitivamente dal modello Unico e diviene completamente autonoma. Tutti i contribuenti dovranno, infatti, utilizzare il nuovo modello regionale, presentato dalle Entrate sul loro sito internet, e trasmetterlo in forma autonoma. Tuttavia, anche se l’autonomia della trasmissione del modello Irap è disciplinata espressamente dall’articolo 1, comma 52 della legge 244/07 - in cui si legge che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione non deve essere più presentata in forma unificata con Unico, ma trasmessa direttamente alle regioni e alle provincie autonome in base al domicilio fiscale - il Dm Finanze dell’11 settembre 2008 ha precisato che per la dichiarazione relativa al 2008 restano in vigore le vecchie regole di presentazione secondo cui i contribuenti dovranno continuare a trasmettere il modello all’agenzia delle Entrate, che a sua volta provvederà a inviarlo alle Regioni e Province secondo l’ordine corretto di ricezione del modello. Riguardo alle modalità di utilizzo della nuova dichiarazione, le istruzioni precisano che i soggetti Ires che hanno chiuso l’esercizio prima del 31 dicembre 2008 devono continuare a utilizzare il vecchio modello Irap approvato nel 2008, mentre i contribuenti Irpef che si trovano nella stessa situazione devono avvalersi del nuovo prospetto, se entro il termine di presentazione il modello risulta già disponibile. Per quanto riguarda il calcolo, se, come detto, i cambiamenti più evidenti riguardano le società di capitali, al contrario, per le imprese individuali e le società di persone il criterio di calcolo è rimasto collegato alle regole fiscali disposte dal Tuir.