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Ricerca, bonus ai blocchi

Il prossimo 28 gennaio, ore 10, partirà il nuovo “click day” per prenotare i nuovi bonus fiscali. Si tratta di una gara disposta dal legislatore per l’assegnazione dei bonus per la ricerca, che consiste nei crediti d’imposta per incoraggiare ricerca e sviluppo precompetitivo. Alla gara, partecipano sia i progetti già avviati che quelli ancora da avviare al 28 novembre 2008 e il bonus è concesso fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso a tale data. Questi incentivi sono nati come automatici, ma sono stati trasformati in selettivi dall’articolo 29, comma 2, del Dl 185/2008, che ha disposto l’obbligo dell’invio di un apposito formulario per prenotare l’accesso alla fruizione del credito d’imposta. Il tutto non senza problemi per il numeroso popolo dei fruitori dei bonus, che sono chiamati a richiedere le somme con anticipo e ad essere espressamente autorizzati, prima di poterle effettivamente usare. Ma, il vero ostacolo alla fruizione dei suddetti incentivi sembra essere rappresentato proprio dalle attività di ricerca che risultano già in essere (avviate o concluse) alla data di entrata in vigore del decreto di “blocco”: anche per esse, infatti, il formulario va inviato in via telematica all’agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 giorni dalla data di attivazione della relativa procedura. Ciò significa che chi intende continuare a compensare il bonus dopo l’entrata in vigore del “blocco”, ma anche chi ha già effettuato la spesa e compensato per intero l’incentivo a quella data, deve inviare il formulario, a pena di decadenza dall’incentivo già maturato. Si tratta, per esempio, di coloro che hanno maturato l’aiuto per spese sostenute nel 2007, lo hanno evidenziato in Unico 2008 e lo hanno speso (compensato) per intero prima dell’entrata in vigore del Dl 185. Di fatto, l’obbligo non dovrebbe riguardare questi soggetti, ma la normativa vigente a ricondotto anch’essi tra quelli tenuti alla presentazione del modello FRS (tra il 28 gennaio e il 27 febbraio prossimi) per non decadere da un diritto non solo già consolidato, ma pienamente fruito. In fase di conversione del Dl 185, potrebbe dunque passare una modifica che dovrebbe servire ad eliminare gli effetti negativi di un’applicazione retroattiva dell’articolo 29. In tal caso, l’obbligo del preventivo assenso dovrebbe riguardare solo coloro che non hanno ancora avviato l’investimento a quella data e, cioè, coloro che non hanno ancora sostenuto le spese.