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Restano esenti gli omaggi ai dipendenti fino a 258, 23 euro

Gli omaggi in natura da parte delle aziende ai propri dipendenti in occasione di festività possono continuare, in presenza di certe condizioni, ad essere offerti senza applicazione di Irpef fino ad un ammontare complessivo non superiore a 258, 23 euro e considerando, nel valutare il superamento di detta soglia, gli altri eventuali fringe benefit fruiti.

Una rassicurazione per le imprese è giunta dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 59/E del 22 ottobre, emanata in merito alla detassazione degli straordinari. L'art. 2, comma 6, del D.L. n. 93/2008, presumibilmente per ragioni di copertura "compensativa", ha soppresso la lettera b) dell'art. 51, comma 2, del TUIR, la quale escludeva dalla base imponibile rilevante ai fini del reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro e taluni sussidi economici dallo stesso concessi.

Con la Circolare n. 59/E, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ribadito che per effetto della suddetta soppressione le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo, precisa che restano, comunque, ferme "le specifiche eccezioni previste nell'articolo 51 del TUIR".

In particolare, il comma 3 dell'articolo 51 esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258, 23 euro (se detto valore è superiore al limite indicato lo stesso concorre interamente a formare il reddito).

Perciò secondo l'Agenzia, tale disposizione "consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività)" , riconducendo nell'ambito della detta previsione normativa, ai fini della loro esclusione dal reddito di lavoro, le eventuali erogazioni in natura, che prima rientravano nella previsione della disposizione abrogata.

Occorre, tuttavia, evidenziare che il citato comma 3 dell'art. 51 del TUIR, nel fissare la detta soglia di esenzione, si riferisce anche ai fringe benefit, con la conseguenza che
se i dipendenti interessati già beneficiano di qualche erogazione in natura, il datore di lavoro dovrà valutarne la capienza per ciascun dipendente e, nell'eventualità del suo superamento, recuperare a tassazione anche gli importi fino a quel momento non tassati dei beni e servizi omaggiati ai dipendenti per la festività.

Leggi la circolare n. 59/E Agenzia Entrate