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Termina il 10 gennaio e riprende il 5 aprile, la possibilita' di avviare giovani studenti con meno di 25 anni con lavoro accessorio

Terminate le vacanze natalizie (convenzionalmente al 10 gennaio), si può riprendere per Pasqua, dalla domenica delle Palme (5 aprile 2009) sino al martedì dopo Pasqua (14 aprile 2009). La ripresa successiva sarà legata alle vacanze estive che vanno dal 1° giugno al 30 settembre. In tali periodi (circolare ministero del lavoro n. 4/05) è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per tutte le attività.

Con specifico riferimento al commercio, al turismo e ai servizi l’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/03 e successive modifiche e integrazioni prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.

Il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può tuttavia trovare ampia applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Leggi la circolare Inps 104/08

Introduzione lavoro accessorio nel commercio servizi turismo

Istruzioni Inail per l’avviamento

Precedente circolare Inps n. 81/08

Precedente circolare Inps n. 94/08



Art 70 dlgs n.276/03 e succ. modificazioni

(Definizione e campo di applicazione )

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà

e bis) dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del CC, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi. e ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati).

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro a 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.