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Inail - durc per benefici contributivi

QUADRO NORMATIVO

Legge 22 novembre 2002, n. 266 : “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni : “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni : “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, commi 1175 e 1176

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni : “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 recante “Documento Unico di Regolarità contributiva”

Circolari Inail n. 38 del 25 luglio 2005 e n. 52 del 22 dicembre 2005 recanti istruzioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5 : “Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006”

Circolare Inail n. 7 del 5 febbraio 2008 recante: Documento unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 34 del 15 dicembre 2008 recante : Procedura DURC – Ulteriori Chiarimenti.

Premessa

Con circolare n. 34 del 15 dicembre 2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro ai fini del DURC per la fruizione del benefici contributivi, come disciplinati dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 2 .

ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERIALI

La circolare ministeriale, alla quale si fa integrale rinvio, contiene importanti chiarimenti in materia di rispetto degli accordi e contratti collettivi, di verifica del possesso dei requisiti di regolarità e di termine per la regolarizzazione.

Rispetto degli accordi e contratti collettivi

Per quanto riguarda il rispetto degli accordi e contratti collettivi, il Ministero ha ritenuto che tale circostanza non possa essere oggetto di autocertificazione, ma solo di verifica in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo.

Verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del DURC ai fini della concessione dei benefici contributivi

Relativamente ai requisiti per il rilascio del DURC, il Ministero ha chiarito che la richiesta di un beneficio secondo le abituali procedure equivale a richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti per la regolarità contributiva.

Per l'Istituto, tale condizione si verifica, per i benefici fruiti in autoliquidazione, con l'indicazione del codice sconto sul modello 1031 e, per i benefici soggetti ad istanza (artt. 20 e 24 MAT), con l'inoltro della stessa alla Sede INAIL competente.

Come ribadito nella circolare ministeriale, il requisito della regolarità contributiva non può essere autocertificato, in quanto è lo stesso Istituto che deve effettuare d'ufficio la verifica 3 .

In caso di accertate inadempienze contributive, da notificare con raccomandata r.r., il Ministero ha confermato che, prima di revocare il beneficio, la ditta deve essere invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni 4 .

AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

I datori di lavoro debbono attestare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate nell'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito.

Tale attestazione deve essere effettuata dall'impresa interessata con apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante, da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in base alla sede legale.

L'autocertificazione deve essere fornita una sola volta utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla circolare ministeriale. Ogni eventuale modifica di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata alla stessa DPL presso la quale è stata depositata.

In sede di prima applicazione, la presentazione di detta autocertificazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2009.

ISTRUZIONI OPERATIVE

A decorrere dal 15 dicembre 2008 (data di emanazione della circolare ministeriale), i datori di lavoro non dovranno più utilizzare il modulo di autocertificazione allegato alla Circolare INAIL n. 7/2008, il quale deve intendersi abolito.

Sono tenuti a presentare l'autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il prossimo 30 aprile 2009 sia i datori di lavoro che hanno già trasmesso all'Istituto il predetto modulo (e che, pertanto, hanno già fruito di benefici contributivi INAIL 5 ), sia i datori di lavoro che intendano fruire di tali benefici per la prima volta.

A decorrere dal 1 maggio 2009, l'invio dell'autocertificazione alla DPL deve comunque precedere la richiesta del beneficio.

Allegato 1

IL DIRETTORE GENERALE