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Successione di contrat

Successione di contratti a termine oltre 36 mesi

Successione di contratti a termine oltre 36 mesi

Qualora, per effetto di successione di contratti a termine aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dopo che siano ulteriormente decorsi 30 giorni (salvo diverse disposizioni dettate dai contratti collettivi). Tale limite, che andrà valutato con il proprio Consulente del lavoro, si applica unicamente al lavoro a tempo determinato.

Una volta raggiunti i 36 mesi, il datore di lavoro potrà comunque utilizzare ancora quel singolo prestatore di lavoro attraverso l’istituto della somministrazione a tempo determinato o assumendolo, infine, a tempo indeterminato. Tuttavia, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può comunque essere realizzato, per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante sindacale di una delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Nella fattispecie, la funzione della Direzione territoriale del lavoro è essenzialmente quella di verificare la completezza e correttezza "formale" delle pattuizioni contenute nel nuovo contratto, nonché la genuinità del consenso del lavoratore. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché in caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, questo si considera a tempo indeterminato ab origine .

Ai fini del raggiungimento del limite dei 36 mesi non si contano i periodi di inattività intercorrenti tra un contratto e l'altro e quelli che abbiano riguardato mansioni non equivalenti, questo implica che bisogna conteggiare distintamente i periodi riguardanti ogni tipologia di mansione svolta dal dipendente. Da tale disciplina sono, inoltre, esclusi i contratti a termine stipulati con soggetti iscritti alle liste di mobilità, i titolari di ammortizzatori sociali in deroga, i contratti di inserimento (per i periodi di vigenza) e quelli che riguardano aziende che svolgono attività stagionali.