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Per gli amministratori compensi in liberta' vigilata

PER GLI AMMINISTRATORI COMPENSI IN LIBERTA' VIGILATA



Sul tema della deducibilità dei compensi agli amministratori di società, la sentenza di Cassazione 28595, depositata il 2 dicembre, dichiara insindacabili gli importi. Se ne richiama il principio di diritto, come pubblicato in Edicola 5 dicembre 2008: la congruità dei compensi non è oggetto di valutazione da parte del Fisco.


In passato, la Corte aveva varie volte affermato che in presenza di compensi stabiliti in misura eccessiva rispetto ad un valore congruo per dimensione e redditività dell’impresa, il Fisco poteva disconoscere la deducibilità di una parte di detto costo, in virtù del venir meno del requisito dell’inerenza all’attività dell’impresa (art. 109 Tuir). Ed erano possibili accertamenti fiscali.


Ed invece, con la sentenza 6599/2002, richiamata da quella appena depositata, la Cassazione riconosceva che il Tuir non stabilisce alcun parametro di riferimento per la deduzione dei compensi agli amministratori, affermando per la prima volta il principio dell’insindacabilità dell’importo di questi costi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il nuovo orientamento ha trovato conferme in alcune pronunce successive, fino a quella depositata il 2 dicembre scorso. Con quest’ultima pronuncia, i giudici di legittimità ribadiscono che il Fisco non ha potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori di società e che gli importi sono comunque deducibili dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui sono corrisposti.