Sei in: Altro

Gasolio autotrasportat

Con nota RU 36996 del 26/03/2013 l `Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al 1°trimestre 2013.

L`art. 61 del D.L. 1/2012 ha introdotto modificazioni all`art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000 disponendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del 1^ trimestre 2013 dovra` essere presentata entro il 30 aprile 2013 .

La riduzione delle accise relativa al 1° trimestre 2013 ammonta ad euro 214, 18609 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1°gennaio al 31 marzo 2013.
Si rammenta che:

  • nel settore dell`autotrasporto (conto proprio o conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7, 5 tonnellate
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fatture e NON con la scheda carburante
  • la dichiarazione per ottenere i benefici dovra` essere presentata entro il 30 aprile 2013
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740
  • la compensazione e` ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell`Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell`Ufficio - in caso di invio per posta effettuare l`invio con raccomandata a.r. in modo da conoscere la data di ricevimento (art. 4 c.2. del DPR 277/2000)
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadra` il 31 dicembre 2014 (entro l`anno solare successivo a quello in cui e` sorto, ai sensi art. 4 c. 3 del DPR 277/2000 cosi` come modificato dall`articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012. )
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (art. 2 DPR 277/2000)

a cura di: Studio Valter Franco