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Obbligo di comunicare

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l`ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il prossimo 30 giugno 2013 , e non piu` entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal D.L. n. 179/2012.
L`obbligo e` invece gia` previsto (decorre dal 20 dicembre 2012) per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all`Albo delle imprese artigiane.

L`ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un`impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell`irrogazione della sanzione prevista dall`articolo 2630 del Codice civile, sospendera` la domanda fino ad integrazione della domanda con l`indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intendera` non presentata.