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Somministrazione a ter

Il Ministro Fornero ha siglato, il 21 marzo 2013, due provvedimenti concernenti il sostegno all'occupazione per le persone svantaggiate e delle donne.

In applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario Ce n. 800/2008, sono stati individuati i lavoratori cd. svantaggiati per i quali sarà possibile stipulare contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato senza le causali di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, così come previste dalla legge n. 92/2012 per l'instaurazione di tali rapporti.

Sono considerati lavoratori svantaggiati coloro che:

- non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o che negli ultimi sei mesi non hanno svolto un lavoro subordinato per la durata di almeno sei mesi, o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

- non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione;

- sono occupati in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall’ISTAT.

Il secondo decreto, firmato anche dal Ministro dell'economia Grilli, riconosce agevolazioni contributive a quei datori di lavoro che abbiano assunto, dal 2009 al 2012, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile.