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Obbligo assicurativo p

L’Inail, con la circolare 15 del 20 marzo 2013, interviene a chiarire gli effetti in ambito assicurativo delle nuove misure sulle false partite Iva, ex riforma del lavoro (L 92/2012) del ministro Fornero. Seguono le nuove regole i contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012 (entrata in vigore della riforma); per i rapporti in essere alla data citata le nuove regole entreranno in vigore solo dal 18 luglio 2013.

La disposizione prevede, in sintesi, che se la prestazione resa da un titolare di partita Iva per conto di un committente non è riconducibile a un incarico di lavoro autonomo occasionale, il contratto si trasforma in:

- collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto;

- rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, se il progetto non è presente.

Si ricorda che la presunzione è relativa, pertanto il committente può dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo.

Nella circolare si indica che:

- per le prestazioni autonome convertite in co.co.pro. l’obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, ossia se sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

- il calcolo del premio assicurativo è lo stesso di quello per i lavoratori parasubordinati.

Dunque, il premio assicurativo dovuto (un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente) è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.