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Nel calcolo per inabil

L’Inail risponde, con nota 2319 del 7 marzo 2013, a quesiti giunti in merito alla base retributiva su cui deve essere liquidata l'indennità per inabilità temporanea assoluta per i casi di lavoratori che prestano la loro attività in regime di part-time verticale (ciclico), il cui lavoro è svolto solo per alcuni mesi dell'anno.

L’Istituto spiega che, nel rispetto del principio di adeguatezza non soltanto alla retribuzione di fatto percepita, ma anche alle esigenze di vita:

- la retribuzione part time ai fini assicurativi prescinde dalla retribuzione effettivamente percepita, in quanto è fissata in maniera convenzionale, la stessa retribuzione convenzionale deve essere presa in considerazione anche per il part time verticale ciclico;

- il meccanismo di calcolo previsto dall'art.116, comma 2, t.u. (la retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d'opera deve essere applicata anche ai periodi in cui tale prestazione non viene svolta), deve essere applicato a tutti i tipi di part time, ivi compreso il part time verticale ciclico.

Pertanto, nel calcolo per inabilità temporanea assoluta dei ciclici entrano anche i periodi non lavorati.