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Crisi aziendale: gesti

Crisi aziendale: gestione dei rapporti di lavoro e novità in tema di crisi

Durante la fase di crisi aziendale, le imprese oltre a riconfigurare gli assetti produttivi e commerciali devono effettuare una riconsiderazione delle "risorse umane" impiegate. Ruolo fondamentale in tale periodo è quello svolto dai Consulenti del Lavoro, che dovranno coadiuvare l’impresa nel gestire al meglio i rapporti di lavoro, districandosi tra gli innumerevoli istituti previsti dalla legislazione in materia. Il principio generale della legge sancisce la prevalenza degli interessi dei lavoratori rispetto a quelli dei creditori; inoltre, secondo il codice civile, il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa non costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro.

Durante le procedure fallimentari e/o concorsuali, prima di procedere al licenziamento si possono intraprendere due vie: quella della sospensione del rapporto in attesa di valutare la convenienza dell’attività d’impresa, e quella di attivare, qualora sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi, la CIGS. In ogni caso, oggi prevale l’orientamento della continuità del rapporto di lavoro fino all’eventuale comunicazione da parte del curatore del licenziamento.

E’ proprio in questa direzione che si muove anche il decreto Sviluppo, D.L. 22 giugno 2012 n. 83, che rivedendo la legge fallimentare, ha finalmente previsto nuove norme che costituiscono un aiuto concreto alla composizione della crisi. Le nuove disposizioni, che sono soprattutto orientate al principio di “ continuità aziendale ”, rafforzano lo strumento che più di tutti, in passato, è stato usato verso forme liquidatorie delle attività, ossia il concordato preventivo.

La più importante modifica, al fine di promuovere l’emersione anticipata della crisi, è data dalla possibilità, da parte del debitore, di depositare la domanda di concordato preventivo, senza presentare gli allegati, compreso il piano concordatario. Ciò consente una più ampia protezione del patrimonio del debitore, nonché la possibilità di finanziare la stessa azienda nelle more del perfezionamento dell’istituto negoziale. Dopo il deposito del ricorso per l’ottenimento del concordato preventivo, è anche consentito al debitore compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione incassando crediti, contraendo debiti ed effettuando i pagamenti ai fornitori.