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Maggiorazione ires soc

L’Agenzia delle entrate - con la circolare n. 3/E del 4 febbraio 2013 – prima di affrontare il discorso relativo ai due regimi di determinazione della maggiorazione Ires per i soggetti che rientrano nella disciplina delle società di comodo, specifica con precisione sia i soggetti passivi che la base imponibile su cui calcolare la maggiorazione stessa.

Si ricorda che il Dl n. 138/2011 ha introdotto per le società di capitali e i soggetti assimilati che si qualificano “di comodo” una maggiorazione di 10, 5 punti percentuali dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società. L’agenzia delle Entrate, con la circolare in oggetto, si propone di fornire chiarimenti su alcuni presupposti applicativi della disciplina in esame, ribadendo come la stessa interessi tutte le società di comodo, sia esse società non operative che in perdita sistemica.

Relativamente alla base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires, la circolare n. 3/E/2013 specifica che, di norma, essa coincide con il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui il soggetto interessato risulta essere “di comodo” e può essere costituita, a seconda dei casi, dal reddito minimo presunto determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 724/1994, oppure dal reddito ordinariamente determinato dalla società, nel caso in cui quest'ultimo risulti maggiore del reddito minimo. Solo in quest’ultimo caso, per la corretta determinazione della base imponibile su cui applicare la maggiorazione Ires, il soggetto interessato potrà tener conto delle perdite pregresse relative a periodi d'imposta precedenti che potranno essere scomputate sulla base delle specifiche modalità e nei relativi limiti. Nessuno scomputo, invece, è previsto nel caso in cui la base imponibile della maggiorazione Ires risulti pari al reddito minimo da società non operativa.

L’Agenzia prosegue, poi, la sua analisi illustrando i diversi casi di determinazione della maggiorazione Ires, che si possono verificare in presenza di società di comodo appartenenti al regime di trasparenza oppure al consolidato fiscale.

Riguardo al regime della trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, la circolare ricorda come lo stesso legislatore ha affermato il principio secondo cui l’applicazione della maggiorazione Ires avviene autonomamente in capo ad ogni singola società che si qualifichi di comodo. Ciò vuol dire che nel caso di una società partecipata, la stessa provvederà in via autonoma ad applicare la maggiorazione Ires; nel caso in cui, invece, ad essere di comodo, è una società partecipante, quest’ultima determinerà e verserà la maggiorazione sempre in maniera autonoma senza con ciò influenzare il funzionamento del regime di trasparenza. Obiettivo del legislatore è quello di escludere ogni possibilità di duplicazione nell’applicazione della maggiorazione Ires.

In maniera completamente analoga, anche per le società che rientrano nel cosiddetto Consolidato nazionale fiscale e, dunque, partecipano alla determinazione del reddito globale della fiscal unit, si specifica che – a prescindere dalla sua qualità di controllante o controllata – la società in questione è tenuta a liquidare e versare autonomamente la maggiorazione Ires.