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Condanna per maltratta

Secondo la Suprema corte di legittimità – sentenza n. 9724 del 28 febbraio 2013 - il reato di maltrattamenti ex articolo 572 del Codice penale è integrato “non soltanto da specifici fatti commissivi direttamente opprimenti la persona offesa, sì da imporle un inaccettabile e penoso sistema di vita, ma altresì da fatti omissivi di deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziali di una persona disabile”.

Ed infatti, l’indifferenza della badante di un uomo affetto dalla sindrome di down verso quest’ultimo, espressa, nella specie, con dissimulata severità e fonte di inutile mortificazione, erano stati tali da incidere, non meno di gesti di reale violenza, sulla qualità di vita della persona offesa, contraddistinta da quotidiani atti commissivi (sgridate e rimproveri) ed omissivi (vestiario dismesso e sporco, scarsità di cibo, mancanza di igiene) “producenti gratuite umiliazioni e durevoli sofferenze psicologiche della stessa persona offesa affidata per ragioni di cura e vigilanza”.

Sulla base di dette motivazioni i giudici di Cassazione hanno confermato la condanna disposta a carico della donna per i maltrattamenti posti dalla stessa in essere ai danni del ragazzo down. I comportamenti di consapevole e continuativa umiliazione, nella specie, avevano provocato nella vittima "uno stato di palese turbamento e di ingiustificata prostrazione e sofferenza".