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Corsa al libro unico: la bussola operativa per un debutto facile

CORSA AL LIBRO UNICO: LA BUSSOLA OPERATIVA PER UN DEBUTTO FACILE



L’avvio ufficiale del libro unico, a partire dal prossimo gennaio 2009, comporterà una serie di adattamenti dell’organizzazione di datori d’azienda e studi professionali per l’adeguamento di software e dei sistemi di registrazione, tenuta e conservazione dei registri in vista di una più snella gestione dell’amministrazione del personale. In particolare, entrerà a regime un nuovo calendario delle iscrizioni e prevarranno le violazioni sostanziali su quelle formali. Inoltre saranno abrogati numerosi registri (matricola, presenze, paga, registro d’impresa, libri dei lavoranti a domicilio e registro orario dell’autotrasporto), che verranno sostituiti con un unico libro. Nulla vieta, comunque, per i datori di lavoro la tenuta di registri analoghi non vidimati, anche se l’unico libro ad aver valore sarà, appunto, il libro unico vidimato. Scopo del libro unico è quello di razionalizzare gli strumenti di accertamento del lavoro sommerso spostando l’attenzione primaria dal libro matricola alla comunicazione telematica preventiva da inoltrare al centro per l’impiego. In caso di mancata comunicazione, il datore può dimostrare la propria volontà di non occultare il rapporto di lavoro anche attraverso l’esistenza di altre registrazioni e documenti. Devono essere iscritti nel libro unico i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione. Particolare attenzione deve essere prestata per ciò che riguarda gli obblighi e i tempi di registrazione. I lavoratori autonomi devono essere iscritti nel mese in cui viene percepito il compenso e nel mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale. I lavoratori subordinati devono essere iscritti nel libro indipendentemente dalla percezione effettiva del retribuzione; mentre per i lavoratori intermittenti, l’iscrizione avviene nel periodo in cui avviene la “chiamata” del datore di lavoro. Per ciò che riguarda le sanzioni, nel caso in cui il datore di lavoro risulti completamente sprovvisto del libro unico o nel caso in cui lo usi in maniera scorretta, la cifra da pagare va da 500 a 2.500 euro.


Una novità legata all’introduzione del libro unico è che il datore di lavoro può affidare la documentazione del lavoro, compreso il libro unico, ai consulenti del lavoro oppure al altri soggetti esterni autorizzati, senza conservarne copia presso la sede. Spetterà all’azienda comunicare alla direzione provinciale del lavoro su carta libera, i dati necessari per individuare il soggetto incaricato della tenuta del libro unico. Non è necessaria la comunicazione se l’azienda decide di affidare ai suddetti soggetti esterni la sola elaborazione del libro unico, mentre la conservazione avviene nell’ambito della sede della stessa. Un’altra novità riguarda i tempi a disposizione per effettuare le registrazioni: il termine è stato spostato al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e non è più necessario indicare le presenze con cadenza giornaliera.