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Inasprimento contribut

ra le molte novità introdotte con la riforma Fornero, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è previsto un inasprimento della contribuzione dovuta all’Inps da parte delle aziende per i contratti a tempo determinato

Tra le molte novità introdotte con la riforma Fornero, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è previsto un inasprimento della contribuzione dovuta all’Inps da parte delle aziende per i contratti a tempo determinato. Tale scelta, dettata dalla riforma degli ammortizzatori, nello specifico dall’introduzione della nuova ASpI in sostituzione della vecchia indennità di disoccupazione, rischia di spaventare ulteriormente i datori di lavoro, spingendoli a contrarre ulteriormente la propria domanda di manodopera. I Consulenti del lavoro hanno più volte evidenziato che non è certo aumentando la contribuzione su una determinata tipologia contrattuale che si spingono le aziende ad optare per scelte differenti. Tale percorso si sarebbe dovuto intraprendere con una reale flessibilità in uscita e con una ristrutturazione del costo del lavoro che in Italia raggiunge livelli ormai insostenibili per le aziende.
Cerchiamo ora di capire il funzionamento di questo nuovo istituto. Il contributo è pari all’1, 4% e andrà a colpire tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato (anche quelli già avviati prima del 1.1.13) ad esclusione di: lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali, apprendisti. Ciò anche alla luce di quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 167/2011 secondo cui il contratto di apprendistato è “un contratto di lavoro a tempo indeterminato”; lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni.
La riforma Fornero ha, poi, previsto un “premio di stabilizzazione” che consiste nella possibilità di restituzione all’azienda del contributo addizionale versato relativamente agli ultimi sei mesi di rapporto a tempo determinato. Tale restituzione opera in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o in caso di riassunzione a tempo indeterminato del lavoratore entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione del precedente rapporto a termine.
In conclusione merita evidenziare come, nella propaganda mediatica che ha ruotato intorno alla riforma Fornero, si sia dato ampio spazio alla possibilità, introdotta a decorrere dal 18 luglio 2012, di stipulare contratti a tempo determinato senza previsione di una reale motivazione posta alla base degli stessi (c.d. contratti acausali), presentandola come grande conquista per i datori di lavoro, dimenticandosi, per contro, del prezzo che tale conquista ha per gli stessi.