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Iva, contribuenti chia

Tutti i titolari di partita IVA (con le eccezioni che vedremo) sono chiamati al rispetto di quattro importanti scadenze che devono essere assolte mediante il canale telematico, utilizzato direttamente, o avvalendosi dell’assistenza dei soggetti abilitati, tra cui i Consulenti del Lavoro.



Nello specifico le scadenze da rispettare sono le seguenti:

A - Entro il 28.02 invio della Comunicazione dati IVA, che riepiloga i dati delle liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, effettuate durante l’anno 2012 Sono obbligati tutti i soggetti titolari di partita IVA ad eccezione di chi pone in essere esclusivamente operazioni esenti, delle persone fisiche con volume d’affari inferiore ad € 25.000, e le persone fisiche che usufruiscono del regime dei c.d. “nuovi minimi”. E’ importante ricordare che tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche devono inviare la comunicazione, anche con volume d’affari pari a zero.

B- Entro il 18.03 (il 16.03 cade di sabato ed il termine è prorogato al lunedì successivo) effettuare il versamento dell’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale e, per i contribuenti in regime trimestrale, dell’imposta relativa al quarto trimestre 2012. Come per gli anni precedenti è possibile rateizzare il versamento in nove rate mensili dal 18.03 fino al 18.11 (il 16 cade di sabato), oppure ancora differirne il pagamento con le imposte del modello Unico.

C – Entro il 30.04 comunicazione delle operazione rilevanti a fini IVA. L’obbligo è stato profondamente modificato dall’art. 2 co. 6 del DL 16/2012 che ha, di fatto, reintrodotto i vecchi elenchi clienti e fornitori (comunicazione del totale delle operazioni effettuate) e confermato l’obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ad € 3.600 (IVA compresa) effettuate nei confronti di soggetti non titolari di partita IVA.

D – Entro il 30.09 Dichiarazione annuale IVA (inclusa nel modello UNICO). Tale adempimento le cui operazioni di compilazione devono essere comunque effettuate a marzo (per rispettare il termine di versamento) può anche essere anticipato (in forma disgiunta dall’UNICO) dal contribuente per usufruire anticipatamente della compensazione in F24 del credito (asseverandolo ove necessario) o per evitare (se inviata entro il 28.02) la comunicazione di cui al punto A.

Rimangono fermi gli altri termini IVA relativi a fatturazione, registrazione, liquidazione e versamenti periodici.