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Contrattazione collett

Criticità relative alla contrattazione collettiva.

Una delle principali criticità relativa alla contrattazione collettiva riguarda l' efficacia soggettiva del contratto collettivo aziendale (Protocollo del 28 giugno e art. 8 L. n.148/11) e, legato a quest' ultimo, è quella dei criteri di rappresentatività del sindacato.

E' necessario quindi individuare quei soggetti che abbiano particolare credibilità, o per legge, o perchè vengono individuati dei criteri condivisi dalle parti sociali, che possano stipulare i contratti con efficacia generalizzata. Quando il contratto collettivo regola alcune materie su delega della legge e la legge rimanda al sindacato comparativamente più rappresentativo, in quel caso il contratto aziendale bisogna stipularlo con il sindacato comparativamente più rappresentativo.

L’efficacia del contratto stesso è peraltro condizionata al fatto che le intese siano “sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali”, il criterio maggioritario costituisce una delle condizioni per dare efficacia generale agli accordi aziendali/territoriali, a patto che siano finalizzati a perseguire i fini indicati dal legislatore. A tutt'oggi il legislatore non ha proceduto a stabilire il criterio maggioritario e le sue modalità applicative con riferimento alle RSA e RSU. La finalità odierna del contratto di prossimità è che la contrattazione aziendale interviene solo a seguito di una delega conferita dalla legge o dal CCNL che indica quelle materie che di volta in volta possono essere regolamentate dal contratto di secondo livello. L'art. 8 al 2 comma, supera questa regola e dà la possibilità alla contrattazione aziendale di poter intervenire su quelle materie tassativamente elencate dal legislatore, senza deleghe da parte del CCNL. Ma considerata la natura negoziale dell’impianto complessivo che delega alla contrattazione collettiva materie importanti e finora regolate in parte dalla legge, si evince che occorrerà avere un sistema non conflittuale delle relazioni industriali, proprio come elemento importante per il buon funzionamento degli istituti previsti dall’accordo e per il raggiungimento degli obiettivi. Il fatto che un sindacato tra quelli maggiormente rappresentativi e così storicamente presente nella grande impresa, non abbia aderito all’accordo, fa scaturire indubbiamente un clima di forte incertezza, che potrà incidere, a livello locale, sia sulla diffusione sia sull’efficacia della contrattazione di secondo livello.

Un altro punto da valutare attentamente è se l'estensione erga omnes dei contratti collettivi aziendali o territoriali trovino contrasto nel quarto comma dell’art. 39 della Costituzione, la risposta che ne deriva è negativa poiché lo stesso articolo della Carta Costituzionale rimanda unicamente al contratto collettivo di categoria, senza riferirsi ad altre forma di contrattazione collettiva. E a questo proposito possiamo già citare come la Corte Costituzionale abbia acclarato la legittimità dei contratti di legittimità per le sole materie elencate nell'art.8. Con la sentenza n.221/12, infatti, la Corte Costituzionale ha escluso che la disciplina contenuta nell'art.8 sia lesiva della potestà legislativa delle Regioni. La Regione Toscana ha impugnato la normativa relativa ai contratti di prossimità in quanto lesiva delle prerogative legislative regionali in materia di mercato del lavoro, nella parte in cui gli accordi aziendali possono essere stipulati per l'attuazione di alcune finalità. La Consulta ha rigettato il tutto ricordando innanzitutto che i contratti di prossimità non hanno un ambito di intervento indefinito, ma possono disciplinare le sole materie elencate dall'art.8.


Roma, 27 marzo 2013
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA: TRA ART.8 E RAPPRESENTANZA SINDACALE

“Analisi del caso Golden Lady”.
Il corso dà diritto a 7 crediti formativi
RELATORI:
- 09:30 - 11:30 Paolo Pizzuti - Professore Ordinario di diritto del Lavoro
- 11:30 - 13:30 Enzo De Fusco - Coordinatore Scientifico Fondazione Studi
- 14:30 - 17:00 Arturo Maresca - Professore Ordinario di diritto del Lavoro
TESTIMONIANZA:
- 11:30 - 13:30 Federico Destro - Direttore del personale Golden Lady

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