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La sospensione della c

In materia di contratti di assicurazione Rc auto, la sospensione della copertura assicurativa che si produce se l'assicurato non paga il premio (pattuito in unica soluzione) o la prima rata di esso, non è opponibile al danneggiato, sicché, in questi casi, l'assicuratore deve comunque risarcire il danno e può soltanto esperire successivamente l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato.

Per contro, se l'assicurato non paga la seconda o le successive rate, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato, il quale, per ottenere il risarcimento dei danni, dovrà rivolgersi al Fondo di garanzia delle vittime della strada.

E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 4353 del 2013, pronunciata con riferimento alla vicenda di un motociclista che era stato tamponato da un auto ma aveva dovuto rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada per essere risarcito dei danni subiti in quanto l'automobilista responsabile non aveva pagato una rata successiva del contratto di assicurazione, lasciando anche trascorrere la copertura dei 15 giorni dopo la scadenza.