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Gestione separata. ali

Con la Circolare n. 27 del 12 febbraio 2013 , l`INPS ha fissato la misura delle aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l`anno 2012 per la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del lavoro), come modificato dall’art.46 bis, comma 1, lett. g) della Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. n. 83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione , l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 e` elevata al 20 per cento , mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.
Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2013 e le relative aliquote di computo sono complessivamente fissate come segue:
1) soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27, 72% (27, 00%IVS + 0, 72 aliquota aggiuntiva)
2) soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 20%.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo e` tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).
Le predette aliquote del 27, 72 per cento e del 20, 00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2013 e` pari a euro 99.034, 00.