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La porta di comunicazi

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4140 depositata il 20 febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui entrambe le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano concordemente annullato un accertamento tributario notificato ad un imprenditore sulla base di un accesso effettuato dall'Amministrazione finanziaria nel luogo di svolgimento dell'attività imprenditoriale nonchè nei locali attigui e comunicanti dell'abitazione privata del contribuente.

I giudici dei tre gradi di giudizio hanno aderito alle doglianze del contribuente secondo cui l'accertamento di specie doveva ritenersi nullo in considerazione dell'assenza dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso nei due locali attigui, da ritenere ad uso promiscuo. Il controllo in questi locali, infatti, doveva necessariamente essere autorizzato.

Secondo la Cassazione, in particolare, l'esistenza di porte di comunicazione tra i locali adibiti ad abitazione e quelli della sede dell'impresa era di per sè sufficiente per classificare detti locali ad uso promiscuo, con la conseguenza che i verificatori avrebbero dovuto osservare le garanzie previste dalll'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.