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Start up innovative. i

Le societa` gia` costituite alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 221/2012) possono iscriversi alla Sezione speciale anche dopo il 17 febbraio 2013 , in quanto tale scadenza e` da considerare non perentoria.
Sono invece inderogabili sia il termine per il possesso dei requisiti che il termine di durata massima della Start up innovativa.
Questa e` la linea che il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso nota in una risposta articolata al quesito posto da Infocamere, relativo all’iscrizione delle societa` gia` costituite alla “Sezione speciale” del Registro delle Imprese entro il termine del 17 febbraio.
La scadenza indicata in norma primaria – secondo il Ministero - e` da interpretare come non perentoria , pertanto, le societa` gia` costituite alla data dell’approvazione della Legge n. 221/2012 (19 dicembre 2012), potranno iscriversi alla “Sezione speciale”, dedicata alle Start up del Registro delle imprese, anche dopo il 17 febbraio.
Contestualmente, il Ministero ha precisato che il termine per il possesso dei requisiti, cosi` come il termine di durata massima della Start up innovativa (19 dicembre 2012) sono invece inderogabili.