Sei in: Altro

Congedo di paternità

Congedo di paternità

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 22.12.2012 che, in via sperimentale per gli anni 2013 - 2015, introduce il congedo obbligatorio e quello facoltativo del padre lavoratore.

La disciplina dei congedi a favore del lavoratore padre si applica a tutte le nascite avvenute dal 1° gennaio 2013 ed entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio. Il decreto sopra citato appunto, ha previsto le modalità con le quali fruire del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre.

Il congedo di un giorno è in aggiunta a quello che spetta per la madre e non potrà essere usufruito ad ore ma può essere fruito anche contemporaneamente a quello della madre.

Il decreto stabilisce che i due giorni di congedo facoltativo sono da considerarsi in alternativa a quello spettante dalla madre e vengono decurtati dal totale giorni di facoltativa spettanti alla madre. Questi non possono essere goduti ad ore ma possono essere usufruiti contemporaneamente all’assenza della madre.

Per poter godere di tali congedi il lavoratore deve presentare al suo datore di lavoro esplicita richiesta ed anche, per conoscenza, a quello della madre con un anticipo di 15 giorni. Sarà poi compito del datore di lavoro del padre effettuare la comunicazione all’Inail. Assieme alla richiesta il lavoratore deve presentare una dichiarazione della madre che attesta la non fruizione del congedo di maternità e la sua riduzione per un numero di giorni uguali a quelli richiesti dal padre.
In merito alla retribuzione, per tali giorni è pari al 100% della retribuzione ed è a totale carico dell’Inps. In seguito l’Istituto comunicherà i canali da utilizzare per l’effettuazione delle comunicazioni.