Sei in: Altro

Accertamento tributari

LE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

All`esito della fase dei controlli fiscali, ove abbia riscontrato delle anomalie nelle dichiarazioni o nelle denunce presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, l`amministrazione finanziaria ha la possibilita` di svolgere nei confronti del contribuente vari tipi di accertamento, che si distinguono a seconda degli strumenti utilizzati dall`amministrazione stessa nella ricostruzione della base imponibile del contribuente, necessaria per il calcolo dell`imposta da porre a suo carico:

1) ACCERTAMENTO ANALITICO (art. 38, commi 1-2, art. 39, comma 1 e art. 40 D.P.R. 600/1973 in materia di imposte dirette; artt. 54 e 54-bis D.P.R 633/1972 in materia di IVA)
Questo metodo, costituendo la regola posta dal legislatore per la determinazione del reddito imponibile, riguarda tutti i contribuenti presenti nel nostro ordinamento. Esso mira ad adeguare il reddito dichiarato al reddito effettivo, ricostruendo interamente la base imponibile del singolo contribuente attraverso la verifica analitica (e l`eventuale rettifica) delle varie fonti di reddito che la compongono.

Possono essere soggetti a questa attivita` di accertamento sia:
a) Soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili (persone fisiche non soggette ad iva, societa` semplici o assimilate ed enti non commerciali).
Per essi l`attivita` di accertamento si basa sui dati reperiti da:

  • la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente;
  • l`anagrafe tributaria;
  • le risultanze delle eventuali istruttorie condotte in fase di controllo dalla stessa amministrazione finanziaria.

b) Soggetti obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili (professionisti, artisti e imprese commerciali).
Per questi soggetti si parla di "accertamento contabile" , poiche` le verifiche si basano esclusivamente sulla contabilita` tenuta dal contribuente, sulle sue risultanze di bilancio e sulla dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata al Fisco. Tale tipo di accertamento si rivela spesso piu` efficace nella lotta all`evasione delle imprese maggiori, che per la complessita` della propria situazione contabile raramente omettono di registrare i movimenti economici, ma tendono piuttosto a ricorrere a documenti falsi.

Questo e` un procedimento utilizzabile nei soli casi in cui l`amministrazione e` in grado di conoscere le distinte fonti di reddito del contribuente. E` prevista pertanto la possibilita` per il Fisco di derogare in casi tassativi alla regola dell`analiticita`, procedendo ad altre forme di accertamento quando i dati reddituali dei contribuenti non sono facilmente accessibili.

2) ACCERTAMENTO SINTETICO (art. 38, commi 3-5 D.P.R. 600/1973)
Questo accertamento e` previsto per sole persone fisiche , e a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda rispetto a quello dichiarato di almeno un quinto.
L`amministrazione finanziaria tenta di ricostruire la base imponibile nel suo complesso (in via unitaria, a prescindere dai singoli redditi che lo compongono) basandosi su:

  • le spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente , rapportate al livello di reddito dichiarato per il medesimo periodo di imposta. E` obbligatorio in questo caso procedere in contraddittorio col contribuente, affinche` questo abbia modo di dimostrare la liceita` della maggiore disponibilita` monetaria rilevata (questa sara` infatti legittima qualora derivi da redditi esenti o esclusi dal calcolo della base imponibile nel periodo d`imposta considerato);
  • i l "redditometro" , uno strumento di accertamento su larga scala che, sulla base di determinati fatti indicativi di capacitá contributiva (come ad esempio il possesso di imbarcazioni da diporto o l`assunzione di una collaborazione domestica), consente di calcolare il "reddito complessivo netto presunto" del singolo contribuente.

Se, per almeno due anni consecutivi, il redditometro rileva un`incongruita` fra la dichiarazione presentata e il reddito presunto, l`amministrazione finanziaria potra` quindi procedere alla rettifica del reddito dichiarato. Il contribuente potra` tuttavia contestare la sussistenza dei fatti-indice, nonche` la quantificazione del reddito presunto (ad es. dimostrando che le somme utilizzate non costituiscono ricchezza imponibile).

3) ACCERTAMENTO INDUTTIVO (art. 39, comma 2 D.P.R. 600/1973 in materia di imposte dirette; art. 55 D.P.R 633/1972 in materia di IVA)
E` un metodo che riguarda esclusivamente i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ed e` applicabile nei soli casi tassativamente indicati dalla legge, quando:

  • manca la dichiarazione dei redditi;
  • da un`ispezione e` emersa la mancanza di una o piu` scritture contabili;
  • tali scritture risultano inattendibili a causa di gravi omissioni o false indicazioni;
  • il contribuente si e` rifiutato di compilare un questionario, oppure non ha ottemperato ad un invito ad esibire atti o documenti.

L`accertamento in questione e` definito altresi` "extracontabile", poiche` l`amministrazione finanziaria non deve limitarsi all`analisi della contabilita` tenuta dal contribuente, ma puo` servirsi di "dati e notizie comunque raccolti", avvalendosi di presunzioni semplici anche non gravi, ma pur sempre precise e concordanti. Questo metodo e` utilizzato principalmente per rilevare l`evasione fiscale delle piccole imprese che, piu` frequentemente rispetto a quelle di dimensioni maggiori, omettono di registrare i propri guadagni.

4) STUDI DI SETTORE o "accertamento analitico-induttivo" (art. 10 l. 146/1998)
Questo costituisce un mezzo di accertamento parziale, volto non tanto alla ricostruzione complessiva del reddito, quanto alla rettifica di specifiche componenti reddituali, tramite la correzione in aumento dei ricavi e dei compensi dichiarati dal professionista e dalle imprese minori . A tal fine, si prevede l`utilizzo da parte dell`amministrazione di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, che considerano specifici fatti come indici di capacita` contributiva dell`azienda.

Il metodo si centra sull`utilizzo di un software informatico e statistico, denominato Ge.Ri.Co (Gestione dei Ricavi o Compensi), che permette di:

  • definire i cosiddetti "cluster", gruppi omogenei di imprese raggruppati in base a vari fattori (ad es. l`area di mercato servita, la struttura organizzativa adottata, ecc.);
  • prospettare dei ricavi minimi e massimi per ogni gruppo di imprese;
  • verificare la congruita` dei ricavi di ogni impresa rispetto a tali standard;
  • valutare il grado di coerenza degli indicatori economici delle varie imprese (es. resa oraria, produttivita` per ogni addetto).

- Qualora il Fisco riscontri dei ricavi incongrui, invitera` il contribuente a comparire in contraddittorio col Fisco, per consentirgli di presentare controdeduzioni sui calcoli svolti o, viceversa, di aderire all`accertamento in corso.
- se invece rileva dei ricavi incoerenti, rettifichera` il reddito del contribuente, utilizzando i normali metodi di accertamento.

A tal proposito, il contribuente potra` richiedere ai CAF autorizzati di apporre sulla propria dichiarazione il cosiddetto "visto pesante", un`attestazione sulla corrispondenza fra i ricavi dichiarati e gli studi di settore che impedisce all`amministrazione di apportare modifiche alla dichiarazione stessa.

CONCLUSIONE DELL`ACCERTAMENTO
I vari procedimenti di accertamento porteranno infine all`emissione di un avviso di accertamento , che andra` notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e` stata presentata la dichiarazione (del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla).
In caso di mancato adempimento spontaneo da parte del destinatario, il Fisco potra` cosi` procedere direttamente all`esecuzione dei crediti vantati, senza bisogno dell`intervento dell`autorita` giudiziaria.

a cura di Anna Jennifer Christiansen