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Il commercialista

CNDCEC: IL COMMERCIALISTA AL CENTRO DELLA COMPLIANCE DELL`AZIENDA

Dallo studio del del Cndcec `La responsabilita` amministrativa delle societa` e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista`.

La Commissione per lo studio della compliance aziendale del Cndcec ha pubblicato lo studio di settembre 2012 , dal titolo: "La responsabilita` amministrativa delle societa` e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista". Nel documento, oltre al quadro delle novita` normative intervenute sul tema e l`evoluzione giurisprudenziale delle stesse, viene offerta un`analisi specifica delle tre funzioni che possono essere rivestite dal commercialista nell`iter di adeguamento al decreto 231: nella valutazione dei rischi; nell`adozione ed elaborazione del modello organizzativo; come componente dell`organo di vigilanza. Infine, il commercialista potra` coadiuvare l`autorita` giudiziaria chiamata a pronunciarsi in merito alla validita` esimente del modello, nonche` svolgere le funzioni di commissario giudiziale nei casi previsti dal decreto.

Si ricorda che il percorso e` obbligatorio solo in relazione a specifici settori, ma risulta indispensabile sia ai fini di prevenzione dei reati contemplati dalla norma sia per conferire maggiore trasparenza ed efficienza ai sistemi di governance.

Circa l`organo di vigilanza - un "organismo dell`ente" con autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l`osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento - particolare attenzione, si avverte nel documento, va posta al fine di evitare che tra i componenti dell`Odv figurino soggetti che, per effetto delle funzioni svolte all`interno della societa`, possano rivestire il duplice ruolo di controllori e controllati. La circostanza, oltre a vanificare le funzioni dell`Organismo otterrebbe la valutazione negativa sull`idoneita` del ‘modello 231` da parte dell`autorita` giudicante. La scelta migliore e` quella della costituzione di un organismo ad hoc per l`esercizio delle funzioni di vigilanza, formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali da individuare eventualmente, ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni. L`amministratore non esecutivo/privo di deleghe operative ed in possesso dei requisiti di indipendenza e` una buona scelta. Sulla possibilita` che uno dei membri del collegio possa svolgere la duplice funzione di sindaco e componente dell`Odv, si esprime una valutazione favorevole, ma se entrambi gli organi sono collegiali e la situazione di sovrapposizione riguarda un solo membro. Il duplice ruolo eviterebbe duplicazioni di attivita` con duplicazione di costi e contribuirebbe a una razionale pianificazione e gestione del sistema dei controlli interni.