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UNiLaV: La pLUriefficacia DeLLa comUNicazioNe

L’applicazione pratica della disciplina in
deroga è stata complessa e travagliata,
differenziata da regione a regione e disciplinata anno per anno dai vari accordi
quadro Stato/Regione.
Il pagamento delle indennità a seguito di
decreto di concessione del trattamento
è stato affidato dal Legislatore all’INPS:
l’istituto, ricevuta la richiesta telematica
presentata dal datore di lavoro ed effettuate le opportune verifiche, quantifica
gli importi da corrispondere e procede
al pagamento diretto al lavoratore ovvero
autorizza al conguaglio il datore di lavoro
che abbia anticipato il trattamento.
L’INPS procede ad eseguire i controlli
formali volti ad accertare la regolare esecuzione dei molteplici adempimenti posti
in capo al datore di lavoro e ai lavoratori
ammessi a godere del beneficio in esame.
In particolare, con riferimento a questi
ultimi, l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga è subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro o a un percorso di riqualificazione
professionale da parte del lavoratore interessato: in caso di rifiuto di sottoscrivere
la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione o di un lavoro congruo,
il destinatario del trattamento perde il
diritto a qualsiasi erogazione di carattere
retributivo e previdenziale anche a carico
del datore di lavoro.
In aggiunta a quanto sopradescritto, l’Istituto, interpretando in maniera estensiva
la disposizione di cui all’art. 8, comma 5,
L. n. 160/1988 (introdotta dal Legislatore in ambito cigs), ha ritenuto costituire
ipotesi decadenziale del lavoratore dal
diritto al trattamento di integrazione salariale, la mancata comunicazione preventiva, alla sede provinciale competente,
dello svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo
di fruizione del trattamento stesso. Tale
supplementare adempimento tuttavia
non risulta essere richiamato in nessuna
delle fonti normative e di prassi che trattano la cassa integrazione in deroga, né
nei modelli standard di stesura dei decreti di concessione della stessa: ne è conseguito che sono stati tantissimi i lavoratori
che, negli ultimi due anni, si sono visti
negare la corresponsione dell’indennità a
causa della mancata comunicazione di un
rapporto di lavoro svolto a tempo determinato durante il periodo di cig.
A tale riguardo, in risposta ad un interpello provvidenzialmente avanzato dall’Associazione Italiana Gestori Aeroporti,
il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Direzione generale per l’Attività
Ispettiva, nella persona del Direttore Generale Paolo Pennesi, ha finalmente chiarito la materia senza lasciare spazio ad
ulteriori pericolose interpretazioni.
La posizione del Ministero trae origine
dall’analisi della funzione assegnata dal
Legislatore alla comunicazione preventiva di assunzione ex art.4 bis, comma 5,
D. Lgs. n. 181/2000: la norma rispondeva all’esigenza di monitorare l’eventuale
ricollocamento dei lavoratori beneficiari
di prestazioni a sostegno del reddito, in
quanto causa di perdita del trattamento
stesso, in un periodo storico (parliamo di
quasi trent’anni fa) in cui non esisteva alcun sistema informativo che permettesse
l’immediata verifica dello status lavorativo dei singoli soggetti. Muovendo da que

sta premessa appare dunque evidente
che l’adempimento della comunicazione
obbligatoria e preventiva (UNILAV), introdotto dalla L. n. 296/2006, costituendo già di per sé un valido strumento di
controllo, oltretutto ad oggi pienamente
operativo e funzionale, vale ad esonerare
non soltanto il datore di lavoro ma anche
il lavoratore dall’adempimento di ogni
ulteriore obbligo nei confronti degli Enti.
L’art. 4 comma 6 della L. n. 296/2006
stabilisce che: “le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato (...), sono valide
ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro,
dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale, dell’Istituto nazionale per le assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
o di altre forme previdenziali sostitutive o
esclusive (...)”. Appare dunque evidente
che la comunicazione telematica di assunzione inviata tramite il sistema CO dal
datore di lavoro che instaura il rapporto
di lavoro a tempo determinato con il lavoratore destinatario della cig in deroga costituisce di per sé, seppure indirettamente, soddisfacimento dell’obbligo posto in
capo al lavoratore.
In maniera diretta, e senza indugi, il Ministero riafferma il principio della “pluriefficacia della comunicazione” UNILAV e
soprattutto, in un’ottica di coerenza e trasparenza, ammonisce in maniera esplicita le PP.AA. ad “attivarsi per una efficace
cooperazione”.
Risulta dunque indiscutibile il diritto dei
lavoratori ad essere tutelati, anche mediante la tempestiva proposizione dei
ricorsi amministrativi presso le sedi INPS
provinciali competenti, dalle gravi conseguenze sanzionatorie derivanti dall’eventuale inadempimento dell’obbligo imposto dall’art. 8, comma 4, L. n. 160/1988.