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Ambulanti: raccolta e

Ambulanti: raccolta e trasporto di rifiuti oggetto del commercio. I rifiuti non propri devono essere autorizzati.

L`attivita` di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi effettuata in forma ambulante da chi possiede il relativo titolo abilitativo deve ritenersi sottratta alla disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006 (cosi` come era sottratta, in precedenza, alla disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997), e non viene, quindi, richiesta l`iscrizione all`Albo dei gestori dei rifiuti con conseguente esclusione della configurabilita` del reato di cui all`articolo 256, comma 1, sempre che il soggetto sia tuttavia abilitato all`esercizio dell`attivita` in forma ambulante e che si tratti di “rifiuti che formano oggetto del suo commercio” . Se viene provato che il soggetto non e` un ambulante, raccolta e trasporto devono essere autorizzati.
Questo e` quanto e` stato nuovamente chiarito dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza 27 giugno 2012, n. 25352 , che ha precisato che l`ambulante, secondo quanto stabilito dall’articolo 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, non e` obbligato ne` all`iscrizione all`Albo nazionale gestori ambientali, ne` alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione; ma affinche` tale esclusione dalla disciplina sui rifiuti operi l’interessato deve comunque essere abilitato all`esercizio dell`attivita` in forma ambulante , attraverso una licenza comunale , ed essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.