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E` prossima all’avvio

E` prossima all’avvio la Srls

Il 29 agosto 2012 segnerà l’entrata in vigore della società a responsabilità limitata semplificata - Srls - di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, istituito dal Dl 1/2012, convertito in legge 27/2012.

Il Dm Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012 (“Gazzetta Ufficiale” n. 189 del 2012) reca il modello - statuto standard - dell’atto costitutivo, che deve essere pubblico. Per ciò che non è regolato dal modello standard valgono le regole dettate nel libro V, titolo V, capo VII del Codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.

Il modello semplificato è esente da oneri notarili, spese di bollo e di segreteria, mentre sconta l'imposta di registro, di 168 euro, e la tassa annuale camerale.

La Srls, con capitale sociale da 1 a 9.999, 99 euro, versato in denaro agli amministratori della stessa, può essere costituita da persone fisiche con 35 anni non compiuti.

Al compimento di 35 anni di un socio, o dell’unico socio, si hanno 3 possibilità:

- il socio esce dalla società, che rimane agli altri soci con meno di 35 anni;

- la società si scioglie;

- la società viene trasformata in Srl o “Srl a cr” (forma di Srl a capitale ridotto riservata esclusivamente a persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni di età).

È da evidenziare, tuttavia, che la srl semplificata potrebbe continuare a sussistere anche dopo che uno o più soci abbiano superato il 35° anno di età. Infatti, il comma 1 dell'art. 2463-bis c.c. stabilisce che non devono aver superato il limite dei 35 anni di età i soci fondatori o, ex comma 4 dell'articolo citato, i subentranti a seguito di cessione di quote. Dunque, non sembra ostacolata la gestione della società da parte di chi abbia superato i 35 anni di età dopo la costituzione societaria.

A proposito delle Srlcr si ricorda che, contrariamente a quanto stabilito per le semplificate, gli amministratori possono essere scelti fra soggetti non soci.