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"automatic stay" piu`

"Automatic stay" piu` efficace nel nuovo concordato preventivo

Tra le piu` importanti novita` in tema di crisi d’impresa introdotte dal DL n. 83/2012, cosi` come convertito in legge (L. 7 agosto 2012 n. 134), vi e` la norma contenuta nel sesto comma dell’art. 161 L. fall. (RD 267/42), che prevede la possibilita` di anticipare gli effetti protettivi del concordato preventivo attraverso il deposito di un ricorso contenente la sola domanda di ammissione al concordato, ma sprovvisto di larga parte delle informazioni e della documentazione necessarie per l’ammissione alla procedura.

Con il deposito della domanda “in bianco”, quindi, il debitore puo` accedere automaticamente alla protezione del suo patrimonio ai sensi dell’art. 168 L. fall., al fine di svolgere, senza il rischio di aggressioni da parte dei creditori, le attivita` necessarie alla predisposizione del piano di concordato. Il termine entro il quale il debitore dovra` formalizzare la proposta concordataria e` fissato dal giudice, tra un minimo di 60 e un massimo di 120 giorni, prorogabile per ulteriori 60 giorni.

Si tratta, questo, di un vero e proprio “automatic stay”, dovendosi escludere la discrezionalita` del giudice in merito alla concessione del termine previsto dalla legge salvo il caso, disciplinato dal nono comma dello stesso art. 161, del debitore che nei due anni precedenti abbia gia` presentato una domanda di concordato “in bianco”, a cui non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
L’ombrello protettivo sul patrimonio del debitore interverra` a partire dalla pubblicazione, a cura del cancelliere, della domanda di concordato nel competente Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.