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Comunicazione dell’udi

Con la sentenza n. 30984 depositata il 30 luglio 2012, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal legale di fiducia di un uomo arrestato in flagranza di reato, e volto all’annullamento dell’ordinanza di convalida dell’arresto per asserito mancato avviso dell’udienza fissata per la convalida. In realtà, la comunicazione era stata inviata per tramite di sms indirizzato al numero in uso del difensore che quest’ultimo, tuttavia, non aveva visto.

Con l’occasione, i giudici di legittimità hanno ricordato come “l’utilizzazione di forme atipiche di avviso, allorché non sia accompagnata dalla conoscenza effettiva, esige una scelta connotata, sul piano funzionale, dall’adeguatezza del mezzo comunicativo, nel senso che l’avviso deve essere compiuto nel modo che si appalesa più idoneo a rintracciare il difensore per rendergli nota la comunicazione”; in tale contesto, la valutazione di adeguatezza del mezzo prescelto deve essere formulata non in astratto, ma caso per caso, con specifico riferimento alle singole situazioni concrete e tenendo conto, oltre che dei peculiari caratteri della procedura, dei tempi disponibili, dei luoghi nei quali risulta più probabile reperire il difensore e di tutti gli altri dati a disposizione dell’ufficio che deve eseguire l’avviso.

E nella specie, i ritmi serrati della procedura cautelare legittimavano la comunicazione della fissazione dell’udienza per la convalida dell'arresto con modalità atipiche come il messaggio sul cellulare.