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Costi da reato. applicazione retroattiva della nuova disciplina sulla deducibilita`

Confermata la portata retroattiva della disciplina dell’indeducibilità dei costi di reato anche dalla Corte Costituzionale, che, con ordinanza n. 190 del 16 luglio 2012, ha avvalorato quanto già sostenuto dalla giurisprudenza tributaria e da alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione.

La Consulta, intervenuta dopo essere stata chiamata in causa dalla Ctr Veneto per sospetta incostituzionalità della norma sull'indeducibilità dei costi da reato, ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo allo scopo di valutare se sia ancora attuale la rilevanza e non manifesta infondatezza delle circostanze a suo tempo sollevate.

Nello specifico, la Corte Costituzionale è stata appellata in merito alla legittimità costituzionale del comma 4-bis dell'articolo 14 della Legge n. 537/1993 in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 53 e 97 della Costituzione, tenuto conto delle novità apportate dal Decreto Semplificazioni (Dl n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012).

Il Dl 16/2012 ha infatti ristretto l’indeducibilità dei costi da reato ai soli oneri relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di attività delittuose, non colpose, nel caso in cui il Pm abbia esercitato l’azione penale oppure il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio, o ancora la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Dunque, da una semplice “riconducibilità” a fatti qualificabili come reato si è passati a considerare nello specifico spese e costi “direttamente” utilizzati per il compimento di attività illecite, con un evidente restringimento dell’ambito di indeducibilità.

Riguardo al caso di specie, che si riferisce a fatture soggettivamente inesistenti, i relativi costi, in base alle nuove norme, sono deducibili. Infatti, l’indeducibilità dei costi rappresentati in documenti emessi da soggetti che in tutto o in parte non hanno effettivamente posto in essere l'operazione sarà rilevabile soltanto per effetto delle altre disposizioni normative eventualmente applicabili.

Di qui, la conclusione della Consulta di restituire gli atti alla Ctr Verona, affinchè valuti la persistenza o meno della sospetta incostituzionalità a seguito delle nuove disposizioni di legge.