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Lavoratori autonomi in edilizia, si cambia

Lavoratori autonomi in edilizia, si cambia

L’utilizzo improprio dei lavoratori autonomi nei cantieri è stato esaminato dal Ministero del Lavoro con la circolare n.16/12. Si parla di quei lavoratori autonomi inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici e che svolgono sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse. Gli ispettori dovranno porre molta attenzione in relazione a queste figure professionali, le quali molte volte hanno anche una dotazione strumentale molto limitata, dimostrando di conseguenza scarsa autonomia, capacità organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire. A maggior ragione, non rileva la mera proprietà di attrezzatura minuta (secchi, pale, picconi, carriole, funi, ecc) né la disponibilità di macchinari o attrezzature specifiche dati a diverso titolo (anche oneroso) dall’impresa esecutrice. Da ultimo, un ulteriore indice di subordinazione potrà essere ravvisato nell’eventuale monocommittenza del lavoratore autonomo rispetto all’impresa subappaltatrice.

Tali indici porteranno l’ispettore ad una presunzione di rapporto subordinato in luogo di una definizione di lavoratore autonomo. Tale presunzione andrà invece a cadere per quel tipo di opere c.d. di completamento ovvero di finitura o realizzazione impiantistica (lavori idraulici, elettrici, rivestimenti, decoro e restauro, infissi e controsoffitti). Per contro, difficilmente saranno compatibili con il lavoro autonomo la realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione della fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazioni in genere, svolte in genere da specifiche categorie di operai.

Il Ministero propone un’elencazioni di attività per le quali gli ispettori dovranno operare una riconduzione nell’ambito della subordinazione dei lavoratori autonomi: lavori di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, lavoratori addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore. In tali casi l’ispettore sarà tenuto a contestare le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, oltre agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori. Alla luce della circolare le diverse situazioni andranno valutate con il proprio Consulente del lavoro.