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Il consiglio di stato sul testo di riforma degli ordinamenti professionali

Dopo essersi pronunciato sul Regolamento relativo ai compensi dei professionisti e sul provvedimento riguardante le società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, il Consiglio di stato, con parere n. 3169 reso il 10 luglio 2012, si è espresso sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica di “Riforma degli ordinamenti professionali” attuativo dell'articolo 3, comma 5, del Decreto legge n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 ed attualmente all’esame della commissione Giustizia della Camera.

Il giudizio complessivo del Collegio amministrativo sul testo esaminato è di segno positivo anche se sono diversi gli spunti per la modifica.

In primo luogo, con riferimento alla disciplina del tirocinio, viene specificato come la previsione del termine di 18 mesi dovrebbe riferirsi alla durata massima del praticantato; da verificare la previsione dell’obbligatorietà del tirocinio, soprattutto con riferimento alle professioni per cui ad oggi non è previsto. Da eliminare – continua il Consiglio di stato - il principio di incompatibilità con qualunque rapporto di impiego pubblico. Per contro, è auspicata la possibilità di corsi di formazione facoltativi o alternativi alla pratica regolamentati secondo i nuovi principi della liberalizzazione. Inoltre, il previsto tetto massimo di tre praticanti contemporaneamente per ciascuno studio professionale, non sarebbe sorretto da adeguata giustificazione.

Relativamente alla previsione dell’assicurazioni per la copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, viene specificato come sarebbe opportuno che siano direttamente i Consigli nazionali e gli enti previdenziali dei professionisti ad occuparsi della negoziazione delle polizze, in convenzione con i propri iscritti.

Rispetto alla materia disciplinare, i giudici amministrativi ritengono corretta la previsione contenuta nel Decreto secondo cui a giudicare un iscritto debbano essere i consigli di disciplina più vicini territorialmente allo stesso; l’auspicio del Collegio, in ogni caso, è che venga introdotta una “regola di incompatibilità” tra le funzioni amministrative e le funzioni disciplinari, di talché venga garantita la terzietà e indipendenza di chi decide le questioni disciplinari.

Per quel che concerne, infine, la pubblicità informativa dell'attività professionale, secondo il Consiglio occorrerebbe eliminare la prevista condizione “non oggettiva” della funzionalità all'oggetto dell'attività professionale medesima.