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Consiglio di stato: regolamento stp complessivamente positivo

Il giudizio complessivo del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico è positivo: “perché sviluppa in modo adeguato i principi espressi dalla normativa di livello legislativo, completando, con organicità e chiarezza, il disegno ordinamentale tracciato dalla recente riforma, nel rispetto delle scelte di fondo compiute dalle previsioni di rango primario”. Ma, con il parere espresso in merito - affare n. 04832/2012; parere n. 03127/2012 del 05/07/2012 - si sollevano alcune osservazioni.

Per tutelare in modo più completo le ragioni e gli interessi del cliente, è richiesto di prevedere che la società professionale consegni al cliente l’elenco scritto non solo dei soci professionisti, ma anche dei soci con finalità di investimento. Ciò rappresenterebbe anche uno strumento ulteriore di verifica preventiva in ordine alla eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse.

Anche sul regime di “incompatibilità” dei soci investitori dovrebbe essere resa più chiarezza, poiché l’ampio e indeterminato riferimento a tutte le ipotesi di condanna (si intende: penale) può essere riferito anche ad episodi isolati di gravità minore o risalenti nel tempo, o non collegati con l’oggetto della società. In tale senso si dovrebbe specificare, inoltre, quale incidenza possano assumere vicende quali l’estinzione del reato, o l’intervenuta riabilitazione.

É consigliato stabilire da subito i meccanismi di verifica dei requisiti, tra cui andrebbero menzionati quelli relativi alla mancata sottoposizione a misure di prevenzione.

Anche sul regime della responsabilità delle società “multidisciplinari”, le quali svolgono più di una attività professionale, è chiesta più chiarezza. Si suggerisce se, in relazione alle attività concretamente svolte e ai comportamenti posti in essere dai singoli soci, non siano opportune particolari regole deontologiche correlate ai settori delle specifiche attività, “quanto meno nei casi in cui la violazione commessa dal singolo professionista rappresenti l’esecuzione di indirizzi manifestati dalla società”. Disposizioni più puntuali sono richieste nella verifica del rapporto tra le condotte poste in essere dai singoli soci professionisti e la responsabilità disciplinare della società.