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Nel computo dell’assegno non vanno considerate le elargizioni dei genitori di uno dei due coniugi

Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 10380 del 21 giugno 2012 – devono ritenersi irrilevanti, ai fini dell’assegno di mantenimento di cui un ex coniuge sia onerato nei confronti dell’altro, le elargizioni liberali ricevute da terzi, quali i genitori, ancorché regolari e protrattesi anche dopo la separazione.

E’ da considerare determinante, in tale contesto, il carattere liberale e non obbligatorio di tali attribuzioni che non possono essere ritenute reddito dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 156, secondo coma, Codice civile.

Sulla scorta di detti assunti è stato accolto, dai giudici di legittimità, il ricorso avanzato da un ex marito che si era visto aumentare, dai giudici di secondo grado, l’importo dell’assegno di mantenimento dallo stesso dovuto alla ex moglie, in considerazione delle elargizioni che suo padre aveva concesso alla coppia mentre era ancora sposata, tali da consentire alla stessa un tenore di vita molto più alto rispetto ai redditi effettivi dei due coniugi.