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Stp: fuori i soci di investimento con condanne definitive

Prende corpo la bozza del provvedimento che regolamenta le società tra professionisti. Lo schema, messo a punto dai dicasteri Giustizia e Sviluppo Economico, si compone di 12 articoli e si apre indicando la possibilità di costituire due tipi di società:

- società tra professionisti, costituita secondo i modelli societari regolati dal libro V (titoli V e VI) del codice civile e dalla L. n. 183/2011;

- società multidisciplinare, ossia la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali, come stabilito dalla L. n. 183/2011, all'articolo 10 (commi da 3 a 11).

In merito alle Stp, lo schema regolamentare afferma che l'oggetto societario deve essere l'esercizio di una o più attività professionali, per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. La Stp è tenuta, durante il primo contatto, ad informare il cliente, per iscritto, fornendo:

- l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno;

- l'indicazione sulla possibilità che l'incarico sia svolto da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;

- l'indicazione che il cliente può chiedere che l'incarico sia svolto da un professionista da lui scelto;

- l'indicazione sull'esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, anche con riferimento alla presenza di soci con finalità di investimento.

L'articolo 6 dello schema di regolamento tratta l'incompatibilità: questa scatta sia se il professionista partecipa a più Stp che se partecipa ad una Stp e ad una società multidisciplinare.

Inoltre, i soci con finalità di investimento possono entrare nella compagine di una società professionale solo qualora non abbiano riportato condanne definitive e siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale.

Infine, la Stp deve essere iscritta sia nella sezione speciale del registro delle imprese, sia in una sezione speciale degli Albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza. Per la società multidisciplinare, l'iscrizione deve essere eseguita presso l'Albo o il registro dell'attività professionale individuata come prevalente nello statuto od atto costitutivo.