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Ok alla modifica di destinazione dell’androne comune da passaggio pedonale a carrabile

La Corte di cassazione, con sentenza n. 9875 del 15 giugno 2012, ha accolto il ricorso di una società avverso la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano ritenuto illegittima la realizzazione, da parte della ricorrente, di un parcheggio nell'area cortilizia interposta tra due proprietà - il proprio immobile e quello di un condominio confinante - modificando la destinazione dell'androne comune di accesso, da passaggio pedonale a carrabile.

I giudici di legittimità, ricordando come, con riferimento ai cortili “ove le caratteristiche e le dimensioni lo consentano ed i titoli non vi ostino, l'uso degli stessi per l'accesso e la sosta di veicoli, non è incompatibile con la funzione primaria e tipica di tali beni, quella di dare aria e luce alle unità immobiliari circostanti, aggiungendosi alla stessa quale destinazione accessoria o secondaria”, hanno sancito la legittimità del cambio di destinazione d’uso operato dalla società ricorrente; nella specie – si legge nel testo della sentenza - le modifiche non avevano, comunque, compromesso l'uso del bene comune.