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Ripartizione della reversibilita` sulla base del criterio della durata con correttivi di equita`

Con la sentenza n. 10391 depositata il 21 giugno 2012, la Corte di cassazione è intervenuta in una vicenda in cui due donne, una ex moglie e la nuova moglie di un uomo deceduto, si contendevano la pensione di reversibilità del comune marito, discutendo sulla relativa ripartizione.

I giudici di legittimità hanno precisato come, al fine di questo calcolo, il criterio della durata dei due matrimoni è un parametro necessario, ma non esclusivo. Detto criterio – continua la Corte – può essere legittimamente integrato con “correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità”, tra i quali, ad esempio, l'eventuale pregressa convivenza con una delle due donne.

In particolare – si legge nel testo della decisione – nella ripartizione della pensione di reversibilità, la valutazione del giudice non può ridursi a un mero calcolo aritmetico, ma comprende la possibilità “di applicare correttivi ispirati all’equità, così evitando l’attribuzione, da una parte, al coniuge superstite di una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita e, dall’altro, all’ex coniuge di una quota di pensione del tutto sproporzionata all’assegno in precedenza goduto”.