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Niente affidamento condiviso se il figlio rifiuta rapporti col padre

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9770 del 14 giugno 2012, ha respinto il ricorso presentato dal padre naturale di un minore avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Torino aveva disposto l’affidamento in via esclusiva di quest’ultimo alla madre disponendo che eventuali incontri tra lui ed il figlio potessero avvenire solo su richiesta di questi, con modalità e tempi espressamente indicati. I giudici di merito avevano basato la propria decisione in considerazione della circostanza del rifiuto del figlio minore di convivere e frequentare regolarmente il padre.

La Suprema corte, in particolare, ha spiegato come il ricorso dell’uomo non avesse fondamento in quanto “riferito alla contestazione della motivazione che appare invece esauriente e coerente nel ricostruire quale sia l'interesse del minore in questa fase della crescita per addivenire a una decisione il più possibile coerente e che salvaguardi in una prospettiva più ampia il rapporto fra padre e figlio”.