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Rimborso irap accordato al professionista che utilizza beni strumentali costosi

Con sentenza n. 10012 depositata il 18 giugno 2012, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un professionista - nella specie un promotore finanziario - a cui i giudici di secondo grado avevano escluso il diritto al rimborso dell’Irap versata in considerazione della circostanza che lo stesso faceva uso di beni strumentali costosi, un archivio clienti adeguatamente protetto, un aggiornamento quotidiano e costoso circa l'andamento dei mercati, elementi questi, ritenuti indicativi di una autonoma organizzazione.

La Suprema corte ha ribadito come spetti al giudice di merito, con giudizio insindacabile, accertare la presenza o meno di un’autonoma organizzazione in capo al professionista che legittimi l’imposizione sulla produttività; tale requisito – continua la Corte – ricorre quando il contribuente: “a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo quod plenunque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.

Al detto principio non si era attenuta la Ctr del Piemonte la quale non aveva fatto alcun riferimento alla circostanza che il contribuente si fosse servito o meno negli anni in contestazione dei beni strumentali citati.