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L'affetto del genitore prevale sul mantenimento ai fini dell'affidamento

Nell'attuale disciplina concernente i provvedimenti relativi ai figli, la soluzione dell'affidamento esclusivo costituisce l'eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso. Ne consegue che la deroga a quest'ultimo regime possa operare solo nel caso in cui lo stesso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore; ed in assenza di tipizzazione normativa delle circostanze ostative, “l'individuazione di tale pregiudizio resta rimessa alla decisione del giudice del caso concreto, da adottarsi con provvedimento che renda conto, in via di eccezione, dell'opportunità dell'affidamento esclusivo, perché uno dei genitori versa in condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per minore”. Vi deve cioe' essere una motivazione che evidenzi l'inidoneità educativa del genitore, e la non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione del modello legale prioritario di affidamento.

E' quanto sottolineato dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 9534 del 12 giugno 2012 pronunciata in una vicenda in cui una madre aveva chiesto la revoca dell'affidamento condiviso della figlia in quanto l'ex coniuge aveva omesso di versare il mantenimento. Secondo la Corte, non poteva essere censurata la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato l'affidamento condiviso in considerazione della presenza di un forte legame affettivo tra il padre e la figlia da ritenere prevalente rispetto al mancato versamento dell'assegno.