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Il lavoratore a tempo determinato al quale sia stata riconosciuta la conversione...

A stabilire questo principio è stata la sentenza n.1411 del 31/1/2012 della Corte di Cassazione intervenuta sul risarcimento spettante dall'ottobre del 2011.

Il lavoratore a tempo determinato al quale sia stata riconosciuta la conversione del contratto a tempo indeterminato, ha diritto all’indennità fino ad un massimo di 12 mensilità a copertura del periodo fino alla sentenza.

A stabilire questo principio è stata la sentenza n.1411 del 31/1/2012 della Corte di Cassazione intervenuta sul risarcimento spettante dall'ottobre del 2011, data in cui il cd. Collegato lavoro approvato con la legge 183/2010 ha previsto un’indennità compresa tra un minimo di 2, 5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore che ha visto riconosciuta la conversione del proprio contratto a termine.

Prima dell’entrata in vigore di tale norma, le conseguenze in tali casi consistevano nel diritto a favore del lavoratore delle retribuzioni spettanti fin dalla data di cessazione del contratto ma a condizione che avesse offerto le proprie prestazioni lavorative al datore di lavoro.

Il lavoratore, peraltro, poteva rivendicare la pretesa in qualsiasi momento in quanto si trattava di un diritto imprescrittibile ai sensi dell’art.1419 c.c..

La norma introdotta nell’autunno dello scorso anno, sembrava aver messo un punto fermo sull’indennità spettante; tuttavia, la giurisprudenza ha fornito interpretazioni contrastanti sulla questione.

Secondo alcuni giudici, la nuova indennità doveva ritenersi comprensiva di ogni somma rivendicata dal lavoratore; altri invece hanno ritenuto che spettasse per il periodo fino all’instaurazione del contenzioso da parte del lavoratore, ma da tale data e fino alla sentenza, competevano anche le retribuzioni. Inoltre, era stata anche avanzata eccezione di incostituzionalità.

Sulla materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n.303 del 9 novembre 2011 che oltre ad aver escluso profili di incostituzionalità, ha interpretato la norma ritenendo che l’indennità coprisse quanto spettante al lavoratore fino alla sentenza. Da tale data, veniva riconosciuto al lavoratore il rapporto di lavoro un rapporto a tempo indeterminato.

Successivamente, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 267/2012, era intervenuta ancora una volta ritenendo che l’indennità fosse aggiuntiva alle retribuzioni spettanti al lavoratore dalla data di conversione del rapporto di lavoro.

L’ultima sentenza della Corte di cassazione del 31 gennaio scorso ha messo un punto fermo confermando quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e cioè che la prima conseguenza della norma é il riconoscimento al lavoratore di un rapporto a tempo indeterminato dalla data della sentenza; a ciò si aggiunge l’indennità risarcitoria a copertura dell’intero periodo fino alla pronuncia.