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L’omessa annotazione porta alla condanna per bancarotta documentale dell’amministratore

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23606 depositata il 14 giugno 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto responsabile del reato di bancarotta semplice documentale, l’amministratore unico di una Srl, dichiarata fallita, in considerazione della omessa annotazione nelle scritture contabili, per tre esercizi consecutivi, degli ammortamenti e degli interessi passivi.

L’imputato si era difeso sostenendo di non essere responsabile della detta omissione in considerazione del fatto che la tenuta delle scritture contabili era affidata ad un commercialista.

Detta circostanza è stata, tuttavia, ritenuta priva di rilievo dai giudici di legittimità in quanto – si legge nel testo della decisione – l’imprenditore non era comunque esonerato dai suoi doveri di controllo della contabilità della società.